Art. 13.
(Genitorialità).
1. In presenza di figli minorenni, ove uno dei genitori sia transgenere, il tribunale per i minorenni è competente in
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merito all'esercizio della potestà genitoriale della persona transgenere.
2. Nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio la condizione transgenere di uno dei genitori non costituisce motivo di discriminazione in materia di affidamento dei figli.